In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità Legislative e Normative afferenti il settore impiantistico:
NORME DI SICUREZZA IMPIANTI
Il D.M. 22.01.2008 n. 37 ha abrogato la precedente Legge 46/90 in tema di sicurezza degli impianti. Le nuove disposizioni riguardano ora tutti gli impianti (non solo elettrico) di tutti gli edifici e di qualsiasi destinazione (pubblico o privato).
Il nostro Studio è in grado di effettuare le prestazioni richieste ed in particolare il rilascio della Dichiarazione di rispondeza degli impianti.
VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 N. 462, in vigore dal 23.01.2002, è obbligatoria la verifica periodica di Legge degli impianti di messa a terra e di protezione contro le fulminazioni atmosferiche. In difetto sono applicabili le sanzioni previste dal recente testo unico in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Il nostro studio è in grado fornire la necessaria assistenza professionale qualificata.
REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMIALE - Sicurezza impianti
Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge N. 220 del 11.12.2012 "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici". La citata Legge introduce fra l’altro l’obbligo, a carico degli Amministratori, di tenuta del registro di anagrafe condominale che riguarda in particolare gli impianti e la sicurezza. L’Amministratore avrà l’'obbligo di acquisire e conservare i documenti, relativi alle parti comuni ed a ciascuna unità immobiliare, che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza dell'edificio nel suo complesso.
I documenti essenziali per la sicurezza degli impianti condominiali e degli impianti delle singole unità immobiliari, che devono dunque essere contenuti nel registro di anagrafe condominiale, sono:
1) La Dichiarazione di Conformità (DICO) degli impianti realizzati a partire dal 13/3/90, o in sua assenza la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI), limitatamente agli impianti ante 27/3/2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008);
2) La Dichiarazione di Conformità (DICO) relativa agli eventuali interventi di adeguamento dell'impianto previsti per legge, per gli impianti realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in vigore della Legge 46/1990);
3) La documentazione relativa alla manutenzione periodica degli impianti (prevista dal DM 37/08, art. 8, C. 2 e inoltre dal DLgs 81/08, art. 86 per i luoghi di lavoro);
4) Il verbale di verifica periodica ai sensi del DPR 462/01, per gli impianti soggetti a tale decreto per le unità immobiliari adibite a luogo di lavoro.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, “richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili" (art. 1130 Codice Civile).
Lo scrivente studio professionale è in grado di assicurare (in supporto all’Amministratore Condominiale) le necessarie consulenze e l'espletamento delle pratiche tecniche richiamate
VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA REATTIVA (Fattore di potenza)
A partire dal 1 Gennaio 2016, con la Delibera n. 180/2013/R/EEL “Regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa tensione", l’AEEGSI impone agli utenti allacciati Bassa Tensione (BT) e Media Tensione (MT) e con potenza maggiore di 16,5 kW (ovvero la maggioranza dei nostri edifici) requisiti più stringenti per quanto riguarda la gestione dell’energia reattiva con un adeguamento del cos-phi minimo a 0,95.
Questa disposizione si colloca nel processo di continuo di efficientamento del sistema energetico Nazionale, descritto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si tratta di misure necessarie a ridurre il costo del trasporto fisico dell’energia elettrica, pesantemente penalizzato da elevati livelli di potenza reattiva.
Fino ad oggi la quantità di energia reattiva non eccedente il 50% di quella attiva era data in franchigia, mentre venivano penalizzati valori di reattiva oltre il 50 e fino a 75%. Una ulteriore penalizzazione riguardava i valori superiori a 75%.
Da gennaio 2016 verranno sanzionati valori di reattiva superiori al 33% dell’energia attiva; le aziende dovranno pertanto garantire cos medi mensili superiori a 0,95 in fascia F1 ed F2.
Una maggiore penalizzazione sarà riservata a situazioni di cosfì inferiori a 0,80, mentre al di sotto dicosfi 0,7 medio mensile (o inferiore a 0,9 al massimo carico) il gestore di rete potrà imporre il rifasamento o il distacco dalla rete.
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